La riforma dello Sport parte II: il DDL 1603/2019

Repetita iuvant. Come già accennato nel mio precedente intervento, in data 15 febbraio 2019 è stato presentato alla Camera dei Deputati il testo del disegno di legge annunciato ed approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2019 recante “Disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione” che, di fatto, si affianca all’altro progetto di legge n. 999/2018 redatto su iniziativa del Sen. Claudio Barbaro.

Anche in questo caso, scopo principale dell’iniziativa legislativa è quello di apportare una “riforma sistematica e strutturale a tutta la disciplina in materia di sport” attraverso lo strumento della delega governativa e quello della legiferazione diretta.

Il disegno di legge in esame si compone di quattordici articoli ripartiti in quattro sommi capi, così sommariamente strutturati e sui quali si andrà a fornire una succinta disamina dei più rilevanti elementi:

I) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO, con previsione di specifica delega al Governo per il riordino del CONI nonché dell’attuale disciplina regolata dal D.Lgs. n. 242/1999 con specifiche direttive e principi tra i quali, in particolare, si segnala:

a) l’istituzione del “Centri Sportivi Scolastici” che potranno essere costituiti nelle scuole di ogni ordine e grado secondo modalità e forme previste dal codice del Terzo Settore exD.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed adozione di un regolamento interno che ne disciplini cariche associative ed attività alle quali, peraltro, potranno aderire e partecipare non solo gli studenti, ma anche il personale scolastico ed i genitori;

b) la disciplina della cessione, trasferimento o attribuzione del c.d. “Titolo Sportivo” (definito quale “l’insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica ad una determinata competizione nazionale”), che sarà effettuato solo previa specifica ed attenta valutazione del relativo valore economico da parte di un perizia giurata di esperto nominato dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede il club cedente, anche in caso di accertamento giudiziale circa lo stato di insolvenza della società sportiva dilettantistica.

II) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE, con adozione di specifici principi e criteri direttivi al fine di una riforma e riordino del rapporto di lavoro sportivo professionistico (di cui alla Legge n. 91/1981 che, di fatto, verrà modificata) e dilettantistico tra cui:

a)   riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo sociale (concetto già espresso nel precedente DDL 999 in termini di definizione del concetto di “sport”, inteso non solo come attività competitiva ed agonistica);

b)   riconoscimento della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale ed europeo;

c)    individuazione (finalmente, n.d.r.) della figura del “lavoratore sportivo” indipendentemente dalla “natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta” definendone, altresì, la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.  In tal modo, pertanto, si abbandonerebbe l’antica ed obsoleta accezione negativa per inquadrare tutto ciò che non sia sotto l’egida della legge n. 91/1981 per definire l’attività dei c.d. “sportivi dilettanti” che, quindi, si vedrebbero riconoscere tutti quei diritti riconosciuti ai lavoratori, anche di matrice costituzionale, così come disciplinato dall’art. 36 della Costituzione;

d)   valorizzare la formazione del lavoratore sportivo (ed in particolare del giovani) al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa anche in previsione del c.d. “fine carriera”;

e)    disciplinare i c.d. “rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale non professionale” resi in favore di sodalizi sportivi dilettantistici. Ciò appare di fondamentale importanza stante il continuo aumento di contenzioso relativo sia ad aspetti di riqualificazione di rapporto di lavoro subordinato sia in termini di omesso versamento di contributi INPS;

f)    regolazione di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Sul punto, stante anche le numerose critiche mosse all’attuale sistema gestito dal CONI, si segnala al punto g) la novità di “previsione di misure idonee ad introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi”.

III) DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, con sostanziali modifiche alla Legge n. 401/1989 e inasprimento dell’impianto sanzionatorio anche per chi commette atti di violenza, lesioni o minaccia nei confronti di arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica della manifestazione sportiva, nonché circa le disposizioni in materia di arresto in flagranza differita ed adozione di un Testo Unico in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

IV) DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT, sia in ambito di impiantistica sportiva attraverso un riordino delle norme per la costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, che di semplificazione delle procedure di concessione dei medesimi ai sodalizi sportivi. In particolare, si segnala al punto f) la possibilità di “individuare un sistema che preveda il preventivo accordo con le società o associazioni sportive utilizzatrici e la possibilità di un affidamento diretto dell’impianto esistente e la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente all’ente già utilizzatore in presenza di determinati requisiti”. Si auspica, pertanto, che anche la Pubblica amministrazione faccia la sua parte imponendo condizioni meno stringenti per gli enti affidatari specie in ambito di ristrutturazioni e/o manutenzioni iniziali degli impianti ed, al contempo, facilitazioni di accesso al credito da parte degli Istituti Bancari, in primis del Credito Sportivo al vaglio di una riforma interna.

In aggiunta a ciò, il ddl in esame prevede anche sostanziali ritocchi all’attuale disciplina della sicurezza durante lo svolgimento e pratica degli sport invernali di cui alla Legge n. 363/2003. In particolare, forse anche per un esponenziale aumento degli incidenti sulle piste sciistiche purtroppo anche con esiti mortali, si prevede – tra l’altro – la possibile estensione dell’obbligo dell’utilizzo del casco non solo per i minori di anni 14, l’inasprimento delle sanzioni per condotte imprudenti e lesive in pista e l’obbligo di installazione del defibrillatore semiautomatico da parte dei gestori delle aree sciabili, la cui disciplina è stata soggetta a continue circolari interpretative post “Decreto Balduzzi” (non abrogato), che ne hanno relegato, invece, la relativa presenza solo all’interno degli impianti sportivi così come disciplinati dal D.M. 18 marzo 1996 (di cui, la pista da sci, parrebbe esserne esclusa non avendo carattere “permanente e definito”, sebbene la stessa possa essere delimitata tramite la c.d. “tracciatura”) e durante lo svolgimento di gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali.

In conclusione, si auspica che anche l’iter di questo progetto legislativo possa concorrere ad una chiara ed omogenea riforma che lo sport italiano (specie quello dilettantistico) attende da troppi anni e che, giocoforza, coinvolge una svariata moltitudine di “addetti ai lavori” tra atleti, tecnici e dirigenti di società ed associazioni affiliate. Sarà interessante, pertanto, seguire gli sviluppi e la concreta stesura dei relativi provvedimenti e testi adottati su cui occorrerà essere sempre aggiornati ed adeguati. To be continued.

Avv. Matteo Pozzi

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