I possibili scenari dello sport italiano alla luce dei recenti progetti legislativi
Il 2019 potrebbe essere un anno importante e fondamentale per lo sport italiano. Già l’ultima Legge di Bilancio ha introdotto una sostanziale riorganizzazione del sistema di finanziamento allo sport mediante la trasformazione della “Coni Servizi S.p.a.” in “Sport e Salute S.p.a.”.
Con tale operazione, infatti, il Governo intende assicurare risorse certe e maggiori allo sport italiano introducendo un meccanismo automatico di finanziamento che permetta maggiore distribuzioni di denaro agli organismi sportivi attraverso una semplificazione del processo di funzionamento del sistema sportivo in generale, riducendone la burocrazia ed aumentando la trasparenza e l’eliminazione dei possibili conflitti di interesse interni. Il nuovo assetto societario, peraltro, avrà una mission istituzionale più ampia in quanto si occuperà anche di promuovere “attraverso lo sport e l’attività fisica stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui, con particolare riferimento al contrasto alle malattie croniche e alle patologie connesse alla solitudine ed all’isolamento sociale” (cfr. #Sportinsalute – La Riforma del Sistema Sportivo Italiano in www.sportgoverno.it).
Sulla scia di tali intenti, nel Consiglio dei Ministri del 31.01.2019 è stato approvato un disegno di legge (il cui testo non è ancora ufficiale) recante “Disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione” (c.d. Collegato Sport alla Legge di Bilancio 2019 di cui al Comunicato Stampa del C.d.M. del 01 febbraio 2019) il quale – attraverso lo strumento di specifiche deleghe al Governo – avrà come obiettivi principali quelli di:
- Riordinare la disciplina in materia di limiti di rinnovo dei mandati di vertice degli organismi sportivi;
- Adottare misure di riduzione e semplificazione degli adempimenti di natura contabile, amministrativa e burocratica degli organismi sportivi;
- Disciplinare la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del titolo sportivo;
- Riformare e riordinare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo;
- Riordinare le disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
- Semplificare e accelerare le procedure amministrative per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;
- Prevedere la possibilità per le scuole di costituire un Centro sportivo scolastico;
- Emanazione di un Testo Unico per contrastare i fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive e norme di sicurezza in generale;
- Adozione di misure adeguate al fine di garantire standard di sicurezza più elevati per le discipline sportive invernali.
I venti di riforma, però, avevano già iniziato a soffiare nel dicembre 2018 quando, in Senato, è stato annunciato nella seduta n. 78 del 9 gennaio 2019 il disegno di legge n. 999 a firma – tra gli altri – del Sen. Claudio Barbaro che prevede altresì una delega legislativa al Governo per la “riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sportivo italiano”.
Tale progetto legislativo, sebbene ancora in fase embrionale in quanto risulta al momento solo assegnato alla 7° Commissione Permanente Istruzione Pubblica e Beni Culturali, presenta tuttavia spunti di notevole interesse nonché basi per una autentica riforma dello sport italiano tanto invocata dagli addetti ai lavori nonché dai c.d. “sportivi dilettanti” che rappresentano la maggioranza dei praticanti intesi sia come persone fisiche che come enti (associazioni e società sportive) e che hanno nell’ormai vetusta Legge 289/2002 l’unico loro riferimento normativo che, peraltro, non rappresenta una legge ad hoc per il settore in quanto trattasi della manovra finanziaria del 2003 che, nella sua monumentale struttura, ha inserito alcuni specifici articoli in materia di sodalizi sportivi dilettantistici (art. 90).
Come ben esposto dal preambolo al progetto legislativo, infatti, “non è più procrastinabile un’azione legislativa che abbia come scopo quello di verificare se l’intero corpus legislativo – fatto di molte leggi emanate in tempi diversi – sia o non sia attuale ed efficace per come il mondo dello sport è venuto a conformarsi”.
I principali intenti del suddetto disegno di legge partono, quindi, dal concepire lo sport non solo come pratica agonistica e competitiva, bensì come vero e proprio “stile di vita ed aspetto sociale finalizzato al benessere, concepito come strumento di prevenzione in grado di rispondere alla domanda di miglioramento della qualità della vita ed alla richiesta individuale e collettiva di benessere, di inclusione e coesione sociale nonché di educazione ”.
Ed infatti, il testo del progetto di legge si apre all’art. 2 indicando i principi e criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega di riordino e razionalizzazione dello sport, ossia:
- considerare lo sport nel suo complesso come attività fisica e mentale apportatrice di benessere psico fisico, integrità caratteriale e carica valoriale;
- considerare lo sport come un diritto da garantire a tutti i cittadini, consentendo loro di esercitarlo in qualsiasi fascia di età, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o condizione fisica, in ambienti sicuri e sani, in forme autonome o in cooperazione con soggetti sportivi competenti, al fine di realizzare il potenziale di sviluppo personale o di raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti;
- definire e distinguere la pratica sportiva dall’attività motoria, prevedendo la prima come attività strutturata sulla competizione e tesa alla misurazione del risultato, mentre la seconda come attività orientata prevalentemente alla prevenzione e alla tutela della salute e del benessere della persona.
A parere di chi scrive, già queste prime premesse risultano essere di estrema importanza in quanto tentano di offrire, finalmente, una definizione giuridica di “sport” che tanto manca nel nostro ordinamento e che, sommariamente, richiama molto quella contenuta nella Carta Europea dello Sport del Consiglio d’Europa che, infatti, lo inquadra come “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
Il disegno di legge in parola, quindi, se da un lato amplia il concetto di “sport” affiancando alla naturale componente agonistica anche quella della mera attività fisica apportatrice di “benessere” psico-fisico, dall’altro opera, al suo interno, una netta distinzione tra la pratica c.d. “competitiva” (protesa alla misurazione del risultato) e quella volta, viceversa, alla “prevenzione e tutela” della salute e del “benessere della persona”.
La definizione così prospettata, quindi, permetterebbe di annoverare all’interno della pratica “sportiva” discipline ed attività motorie che, sebbene carenti della componente agonistica e/o competitiva, hanno comunque come scopo principale ed intrinseco quello di concorrere al benessere ed alla salute della persona. Si pensi, infatti, a tutte quelle discipline olistiche che, allo stato, sono state escluse dal famoso elenco di cui alla Delibera n. 1568/2017 (pilates) oppure che, per esserne ricomprese, debbono essere funzionali ad una ulteriore disciplina espressamente riconosciuta da CONI (es. yoga). Lo stesso dicasi, al contrario, per quelle attività che – pur avendo una valida componente competitiva ed agonistica – non sono ancora considerate dalle istituzioni sportive nazionali come “disciplina sportiva” come, ad esempio, il sempre più crescente fenomeno degli E-Sports che, tuttavia, hanno già avuto un primo riconoscimento internazionale da parte del massimo organo sportivo, ovvero il CIO.
Tale passaggio, ovviamente, renderebbe compatibile anche a tali ambiti l’applicazione degli schemi giuridici costitutivi del sodalizio sportivo dilettantistico (associazione o società), con tutte le connesse implicazioni relative al c.d. “riconoscimento sportivo” operato dal CONI ex L. 186/2004 e, quindi, all’applicazione del regime agevolato in ambito fiscale e contributivo.
Ma il ddl 999 si spinge oltre, andando addirittura ad inquadrare lo sport come vero e proprio “diritto” da garantire “a tutti i cittadini” senza alcuna discriminazione, al fine di potenziare lo sviluppo personale ed il raggiungimento di livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti.
L’intento preliminare del predetto disegno di legge è, pertanto, quello di inquadrare lo sport come un fondamentale aspetto sociale, valorizzandone la pratica e la diffusione anche per una maggior tutela della salute e del benessere dei cittadini di ogni fascia di età.
A tal fine, il progetto legislativo in parola indica tutta una serie di strumenti ed istituti prodromici al raggiungimento di tali obiettivi che, sinteticamente, possono essere così identificati e calssificati.
- SOGGETTI ISTITUZIONALI DEL SETTORE SPORTIVO: definizione e distribuzione di specifici ruoli e compiti dei soggetti deputati all’organizzazione dello sport in Italia, attribuendo al Governo funzioni di indirizzo, al CONI quelle tecniche ed alla neo trasformata Sport e Salute S.p.a. quelle di gestione ed amministrazione allargata delle risorse finanziarie. Accanto a ciò, ridisegnare il ruolo delle Regioni ex art. 117 Cost., del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate. Tra i nuovi soggetti deputati all’erogazione di “servizi di informazione e comunicazione dedicati alla promozione ed alla diffusione dello sport” vi sarebbero i “Centri di Servizio dello Sport” che, secondo una sommaria interpretazione dell’art. 4 del DDL, dovrebbero affiancarsi (o sostituirsi ?) ai già presenti “CONI Point” su base provinciale al fine di “facilitare la pratica dello sport, fornendo indicazioni precise a coloro che vogliono praticare sport” (come affiliarsi, dove sono gli impianti, modi per richiedere ai comuni autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ecc.).
2) PROFESSIONI E COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO: il progetto di legge individua altresì la necessità di definire le qualifiche professionali necessarie per l’insegnamento delle discipline sportive e delle attività motorie tra laureati in Scienze Motorie, Diplomati ISEF e istruttori con brevetto rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva. Ci si auspica che, finalmente, si possa così ottenere maggiore chiarezza sia da un punto di vista della valenza ed obbligatorietà dei titoli (peraltro già imposta da alcune leggi regionali come in Toscana e Lombardia), sia in merito al riconoscimento degli stessi per l’inquadramento dei rapporti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico (istruttori e co.co.co amministrativo gestionali) considerando che, allo stato, vi è un grande vuoto legislativo colmato al momento – solamente – da Circolari dell’ Ispettorato del Lavoro (n. 1/2016), delibere federali sulle c.d. “professioni riconosciute” e contrasti giurisprudenziali in ambito contributivo e di riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato.
In aggiunta a ciò, lo stesso DDL introduce (art. 5) tre fondamentali categorie relative allo svolgimento della pratica sportiva da parte dei soggetti coinvolti: professionisti (già disciplinati con L. 91/1981), dilettanti (ex art. 90 l. 289/2002) e (novità) i semiprofessionisti. Questi ultimi, sono definiti come coloro che svolgono “in via stabile e principale attività sportiva o motoria di interesse generale” verso sodalizi sportivi dilettantistici iscritti a Registro CONI che possano prevedere, fra l’altro, “anche finalità lucrative”. Tale ultimo assunto, peraltro, vedrebbe giocoforza la reintegra della c.d. “Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa” che, vista la luce con la legge di Bilancio 2018, venne letteralmente cancellata dal D.L. 87/2018, meglio noto come “Decreto Dignità”. Tale ente, infatti, a differenza di quelli puramente “sportivi dilettantistici” potrà effettuare distribuzione di utili venendo meno all’obbligo dell’assenza dello scopo lucrativi che, fin dalla L. 289/2002, è stato comune denominatore per i sodalizi sportivi dilettantistici principale condizione per l’ottenimento del riconoscimento sportivo del CONI anche ai fini delle agevolazioni fiscali ed esenzioni contributive per i collaboratori sportivi dilettantistici.
A fronte del suddetto e specifico inquadramento del lavoro sportivo, pertanto, il testo del DDL (art. 8) prevede – sempre nell’esercizio della delega conferita al Governo – l’introduzione alcuni principi di base circa la disciplina da applicare a suddetti prestatori d’opera, ovvero:
- Adozione del regime agevolato per i compensi erogati ex art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR anche a soggetti già titolari di propria posizione previdenziale ed assicurativa, considerandoli anch’essi “redditi diversi”, indipendentemente dal loro ammontare (quindi anche sopra la soglia dei 10.000,00 € ?);
- Per i soggetti privi di propria posizione assicurativa e previdenziale, provvedere all’iscrizione a gestione separata presso INPS relativamente alla parte eccedente ex art. 69 del TUIR (€ 10.000,00);
- Abrogare l’assicurazione obbligatoria presso ENPALS di impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi,
sferisteri, campi sportivi, autodromi, direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti
delle società sportive.
Da ultimo, ma non di minore importanza, si intende altresì disciplinare lo status giuridico ed economico del docente di educazione fisica nella scuola primaria (affidato a diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie che abbiano conseguito l’abilitazione o l’idoneità dell’insegnamento nella scuola primaria) a quello dei docenti principali.
4) TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE: come già accennato lo sport, secondo i firmatari del progetto, deve essere considerato come uno strumento per il miglioramento della qualità della vita e come elemento fondamentale per il contrasto della devianza giovanile e per il recupero della fasce più ad alto rischio di esclusione sociale. A tal fine, pertanto si dovranno anche individuate specifiche ed adeguate condizioni sanitarie per la pratica delle discipline sportive “attraverso un riordino e razionalizzazione” della disciplina della certificazione medica per l’idoneità alla pratica motoria che, nonostante le modifiche apportate dal c.d. “Decreto Balduzzi” nel 2012, desta ancora particolari dubbi interpretativi (spesso ulteriormente complicati dalle successive Circolari ministeriali), specie con riferimento alle attività non agonistiche (esenzione, modalità della certificazione, responsabilità del medico di base, ecc.) che, allo stato, comportano ancora notevoli costi a carico del cittadino, non essendo previsto alcuna rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale o dalla Regione. Inoltre, il DDL in esame intende altresì fare altrettanta chiarezza circa l’utilizzo e la disciplina dei defibrillatori semiautomatici salvavita (c.d. DAE), anch’essi affrontati dalla citata Legge n. 189/2012. Sul punto, infatti, si è assistito ad una serie di interventi correttivi ed interpretativi (alcuni pressoché contraddittori), sia di matrice governativa che sportiva, circa la loro obbligatorietà all’interno degli impianti (ora, solo per gare organizzate da FSN) nonchè sulla formazione ed aggiornamento del personale abilitato (BLSD o attestato della Federazione Medico Sportiva). Posto che, come già sottolineato in svariati interventi da parte dei medici dello sport, il Defibrillatore “semiautomatico” risulterebbe essere l’unico strumento che, se correttamente utilizzato, è in grado di potere concorrere a salvare la vita all’atleta all’insorgere di determinate patologie cardiache durante la pratica sportiva, occorre tuttavia determinarne la corretta e specifica disciplina che possa stabilire relativi obblighi (e anche sanzioni) in capo ai soggetti organizzatori e gestori degli eventi sportivi, siano esse gare o semplici allenamenti.
In tema di promozione e diffusione dell’attività sportiva, il DDL pone altresì l’accento sul potenziamento verso le categorie più deboli della popolazione come anziani e disabili ma, soprattutto, sull’avviamento della medesima fin dalla scuola primaria. Si introdurrebbe, così, l’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria attraverso un docente “espressamente dedicato al fine di potenziare lo sviluppo dell’educazione motoria e sportiva necessaria per un’adeguata tutela della salute”, introducendo altresì un programma di visite medico sportive gratuite nella scuola primaria finalizzate ad una “corretta prevenzione per contrastate alcune malattie croniche di natura cardiovascolare e metabolica”.
5) IMPIANTISTCA SPORTIVA ED AGEVOLAZIONE AL CREDITO: nodo cruciale e fondamentale per l’applicazione di tutti i suddetti obiettivi non può che essere l’identificazione di luoghi ed impianti adeguati, sicuri ed efficienti ove potere svolgere l’attività sportiva e motoria. Da troppo tempo, infatti, si registra una sempre maggiore crisi del patrimonio impiantistico sportivo italiano, specie con riferimento a quello di natura pubblica che, non sempre, viene sufficientemente valorizzato dalla Pubblica Amministrazione o non adeguatamente gestito da soggetti privati (per lo più sodalizi sportivi dilettantistici), troppo spesso paralizzati dagli ingenti costi di manutenzione o ristrutturazione. A tal fine, il disegno di legge qui esaminato, prevede una maggiore semplificazione e certezza nell’ambito del c.d. Codice degli Appalti per “l’assegnazione alla società sportive di semiprofessionisti e dilettanti per la gestione di impianti sportivi pubblici”, nonché una identificazione dei luoghi ove si possa pratica sport, stabilendo “facilitazioni urbanistiche per la conversione di immobili con altre destinazioni d’uso di impianti sportivi” così da potere promuovere l’utilizzo degli spazi per l’attività sportiva di base , “quale strumento per il miglioramento della qualità della vita”. Il tutto, coordinato con un sistema di facilitazione per l’accesso al credito da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche per consentire loro “la ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi pubblici a gestione diretta”, mediante una vera e propria riforma dell’Istituto del Credito Sportivo con relativo potenziamento del c.d. “Fondo di Garanzia”.
6) FISCALITA’ A SOSTEGNO DELLO SPORT: viene altresì previsto – nell’esercizio della delega al Governo – principi e criteri direttivi per l’introduzione di incentivi statali ed agevolazioni finanziarie e tributarie per le società semiprofessionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, “in vista del rafforzamento della funzione sociale svolta e dalle medesime per favorire l’adeguata manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo”.
In conclusione, sebbene l’iter sia ancora lungo e soggetto a plurime variabili che ne potranno modificare il contenuto, il disegno di legge fin qui sinteticamente analizzato si pone come un pregevole ed apprezzabile tentativo di riordinare e regolarizzare in un unico testo la complessità del mondo sportivo italiano (specie quello di base o, comunque, non professionsitico) che, da troppo tempo, necessitava di una rivoluzione legislativa che toccasse tutti gli ambiti di implicazione. Punto di partenza su cui costruire questo particolare percorso legislativo è sicuramente la concezione di sport nella sua accezione “allargata” anche alla sfera del benessere e della salute, come valore fondamentale della nostra società e, quindi, come diritto accessibile a tutte le categorie e, quindi, che necessita di particolari tutele ed attenzioni da parte del legislatore e delle istituzioni sia statali che sportive.
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